Barriere Architettoniche

Data di pubblicazione:
14 Giugno 2021

Legge 13/89 superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati

Domande più comuni (FAQ)

1) Chi può presentare domanda?
La domanda deve provenire dalla persona (o dal suo curatore o tutore) portatrice di
menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (compresa la cecità) ovvero relative alla
deambulazione e alla mobilità (richiedente).
2) È possibile presentare domanda per una immobile/alloggio di proprietà pubblica?
Il contributo è riservato ad edifici privati. Pertanto non è possibile usufruire del contributo per i
residenti in alloggi di proprietà pubblica come ad esempio AREA o comuni.
3) Sono previsti criteri di priorità?
Qualora il richiedente sia stato riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione
dalla competente unità sanitaria locale e voglia avvalersi della precedenza prevista dall’art. 10
comma 4 della L.13/89, deve allegare anche la relativa certificazione rilasciata dalla A.S.L.
4) Chi è il soggetto beneficiario del contributo?
Il soggetto beneficiario avente diritto al contributo è colui che effettivamente affronta la spesa
per la realizzazione dell’intervento oggetto della domanda ammessa, il quale, se diverso dalla
persona disabile richiedente, deve sottoscrivere la domanda di contributo.
5) Quando va presentata la domanda di contributo?
L’invalido deve presentare la domanda di contributo al comune entro il 1° marzo di ciascun
anno
 ( punto 4.4 circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).
6) Le domande ammesse, ma non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi,
rimangono valide per l’anno successivo o devono essere ripresentate?

Rimangono valide al fine di poter concorrere nelle successive annualità a meno che vengano
meno i presupposti del diritto al contributo (punto 4.17 circolare 1669/1989 del Ministero
LLPP).
7) Quale è il contenuto della domanda di contributo e quale documentazione bisogna
allegare?

La domanda deve indicare:
• l’importo della spesa prevista, al fine della rimozione di una o più barriere
architettoniche;
• l’opera che si intende eseguire;
• l’avente diritto al contributo in quanto onerato della spesa (beneficiario) che può
essere lo stesso richiedente o altra persona.
La domanda, ai sensi del DPR n. 445/2000, deve essere sottoscritta dal richiedente, o dal
tutore, e dall’avente diritto al contributo in caso di persona diversa dal richiedente.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione medica:
• certificato in carta libera debitamente sottoscritto da un medico da cui risulti (art. 4.6
della circolare ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989):
a) L’handicap dell’avente diritto al contributo;
b) La patologia da cui tale handicap deriva;
c) Le obiettive difficoltà che ne derivano.
• nel caso di invalidità totale con difficoltà di deambulazione si deve allegare anche la
relativa certificazione della A.S.L, al solo fine di avvalersi della priorità nella
erogazione dei contributi.
Alla domanda deve essere applicata la marca da bollo.
Alla domanda deve essere allegata l’eventuale copia del verbale dell’assemblea condominiale
o la richiesta scritta presentata al condominio a seconda della fattispecie di cui all’art. 3.2 della
circolare ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989.
Alla domanda deve essere eventualmente allegata l’autorizzazione del proprietario
dell’alloggio (faq 11).
Alla domanda, inoltre, deve essere allegata una autocertificazione che:
• indichi dove è ubicata l’abitazione oggetto di intervento;
• descriva sinteticamente gli ostacoli alla deambulazione/mobilità e le opere funzionali ad
eliminarli o superarli, precisando la relativa previsione di spesa: il comune dovrà
verificare la congruità sia dell’opera (per realizzare la quale si chiede il contributo) rispetto
agli ostacoli presenti nell’abitazione, sia della spesa effettivamente sostenuta rispetto alla
realizzazione dell’opera valutata “congrua”;
• attesti che l’intervento non è stato eseguito né è in corso di esecuzione;
• dichiari l’eventuale concessione a qualsiasi titolo di altri contributi per la medesima opera,
nel qual caso l’erogazione complessiva non potrà essere superiore alla spesa
effettivamente sostenuta per realizzare l’opera.
• Dichiari l’eventuale concessione di contributi per lo stesso alloggio e stessa funzione ai
sensi della L. 13/89 in anni precedenti, in tal caso, il contributo è determinato tenendo in
considerazione i precedenti contributi (faq 22) .
8) Nel procedere alla verifica dell'ammissibilità della domanda, il Comune deve verificare
se il richiedente ha acquisito le eventuali autorizzazioni edilizie necessarie?

Si, prima di procedere con l’ammissibilità della domanda il comune deve aver verificato
l’esistenza di tutte le eventuali autorizzazioni, nulla osta o assensi necessari a norma di legge.
9) Occorre l’autorizzazione dell’assemblea condominiale in caso di modifica delle parti
comuni?

Ai sensi dell’all'art. 2 della L.13/89 e degli art. 3.2 e 3.4 della Circolare ministeriale n. 1669/UL
del 22/6/1989 è necessario acquisire l'approvazione dell'assemblea condominiale fatto salvo
(e nei limiti) di quanto disposto dagli stessi articoli.
10) Quale e’ la normativa tecnica relativa alle barriere architettoniche?
La normativa tecnica di riferimento è il D.M LL.PP. n. 236 del 16/06/1989.
11) Occorre l’autorizzazione del proprietario dell’alloggio nel caso in cui il richiedente
occupi l’alloggio a titolo di locazione?

Ai sensi art. 3.6 della circolare ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989 occorre l’autorizzazione
del proprietario dell’alloggio. Suddetta autorizzazione deve essere allegata alla domanda di
contributo.
12) Può presentare la domanda chi non ha la residenza né la dimora nell’alloggio?
Come stabilito dall'art. 4.2 della circolare ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989, il richiedente
deve avere "residenza abituale" nell'abitazione oggetto della domanda di contributo. Per
residenza abituale si intende “l’effettiva, stabile e abituale dimora nell’alloggio”. Questa, alcune
volte, può non coincidere con la residenza anagrafica, in tal caso sarà compito del comune
verificare l’effettiva, stabile e abituale dimora dell’utente nell’alloggio nel quale devono essere
effettuate le opere. Non può presentare domanda l’invalido che nell’alloggio abbia la dimora
solo saltuaria o stagionale ovvero precaria.
13) Chi verifica l’ammissibilità della domanda?
La valutazione di ammissibilità della domanda è di competenza del Comune (art. 4.13 della
circolare ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989).
14) Per quali edifici può essere presentata la domanda?
La domanda di contributo deve avere ad oggetto interventi su edifici privati, già esistenti alla
data del 11/8/1989, sei mesi dall’entrata in vigore della L.13/1989. Per la definizione di edificio
esistente si rimanda alla faq 15. È inammissibile la domanda presentata per un alloggio
interamente ristrutturato/costruito dopo il 11/08/1989. Per la definizione di ristrutturazione si
rimanda alla faq 33. In virtù della legge 62/1989, che ha integrato sul punto la legge 13/1989,
“il contributo può essere chiesto anche per interventi su edifici non privati se adibiti a centri o
istituti residenziali per l’assistenza ai disabili” (punto 4.19. della circolare 1669/1989 del
Ministero LLPP).
15) Cosa si intende per edificio già esistente alla data in vigore della L. 13/1989?
L’edificio è da intendersi esistente qualora la relativa concessione edilizia esista alla data
dell’11/8/1989, sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
16) Per quali opere può essere richiesto il contributo?
Il contributo può essere concesso per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al
superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche e per interventi che sono
strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica.
Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di
modifica dell’immobile, i contributi possono essere concessi anche per l’acquisto di beni mobili
che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei
medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l’opera non realizzabile (punto 4.9 circolare
ministeriale). Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni
dell’edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento
all’handicappato (appartamento condotto in locazione ove l’handicappato dimora stabilmente).
17) È possibile abbattere solo alcune delle barriere architettoniche di un edificio?
È possibile. L’’invalido può presentare più domande per la stessa funzione in anni successivi,
fermo restando, relativamente all’entità del contributo, quanto stabilito per le opere
funzionalmente connesse (vedi faq 22).
18) E’ possibile eseguire solo una parte dei lavori indicati nella domanda?
È possibile, infatti l'art 4 comma 18 della circolare prevede che qualora la spesa
effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come
spesa prevista, e sulla quale pertanto è stata computata l'entità del contributo, il contributo è
ridotto tenendo conto della minor spesa, sempre in applicazione dei criteri stabiliti dal comma
2 dell'art. 9 della L. 13/89.
19) Qualora le spese necessarie alle opere dichiarate nella domanda siano superiori a
quelle previste può essere erogato un importo superiore a quello previsto?

No. Qualora la spesa effettiva risulti superiore a quella prevista, non può farsi luogo ad una
erogazione superiore a quella assegnata.
20) Cosa si intende per singola opera o insieme di opere funzionalmente connesse?
Le opere funzionalmente connesse sono quelle che consentono di abbattere ostacoli alla
stessa funzione. Le diverse funzioni sono quelle relative:
- all’accesso all’immobile o alla singola unità immobiliare, nella quale funzione rientrano le
opere esterne all’alloggio e i meccanismi di sollevamento es: rampa accesso, servoscala,
ascensore, percorsi esterni all’edificio, ecc,
- alla fruibilità e visitabilità dell’alloggio, nella quale funzione rientrano le opere interne
all’alloggio es: bagno cucine, camere, porte interne e di ingresso all’alloggio, ecc e
adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all’alloggio.
21) In una stessa annualità un richiedente quante domande può presentare?
Ai sensi dell’articolo 4.10 della circolare ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989, nello stesso
anno un richiedente può presentare una sola domanda per ciascuna funzione ossia una
domanda per l’accessibilità all’alloggio e una per la fruibilità dell’alloggio (vedi faq 20)
22) Un richiedente che ha già usufruito del contributo può presentare domanda nelle
annualità successive?

È possibile presentare domande, anche per la stessa funzione (vedi faq 20), in diverse
annualità fatto salvo il rispetto dell’importo massimo concedibile determinato ai sensi dell’art.
n. 9 comma 2 della L.13/89. Pertanto, se negli anni precedenti è stato ottenuto per
quell’immobile (a prescindere dal beneficiario) un contributo ex L 13/89 per una stessa
funzione, per determinare il contributo spettante (Cs) occorre:
- determinare il totale dei preventivi (o della spesa a consuntivo se disponibile) (Pt) delle
diverse annualità come se si presentasse una sola domanda nella stessa annualità,
- calcolare il contributo (Ct), come stabilito dall’art. 4.12 circolare ministeriale n. 1669/UL
del 22/6/1989 sul totale determinato ai punti precedenti,
- Dal contributo come sopra determinato sottrarre i contributi già assegnati (Cp).
Esempio:
- annualità 2018: spesa € 5.000,00, contributo € 3.186,71;
- annualità 2019: spesa € 7.500,00.
- Il contributo spettante va calcolato sull’importo di € 12.500 (€ 5.000,00 + € 7.500,00) e
risulta pari a € 5.061,71;
- poiché l’utente ha già fruito per la stessa funzione nell’ annualità precedente di € 3.186,71
il contributo spettante per l’annualità 2019 è pari a € 1.875,00.
23) Cosa deve fare il comune prima di erogare il contributo?
Prima dell’erogazione del contributo il comune dovrà:
• verificare che le voci della spesa sostenuta risultanti dalle fatture quietanzate
attengano alla realizzazione dell’opera valutata “congrua” in fase di ammissione della
domanda e per eseguire la quale è stato concesso il contributo, nonché la loro
corrispondenza con i lavori effettivamente compiuti;
• rideterminare l’importo da erogare sulla base delle fatture acquisite (vedi anche faq
34).
• erogare il contributo entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture debitamente
quietanzate (art. 10 c. 5 della L. 13/1989).
24) È erogabile il contributo in caso di decesso del richiedente?
L’avente diritto al contributo deve essere in vita durante l’esecuzione dei lavori. Qualora il
decesso sia avvenuto in data anteriore all’esecuzione dei lavori la domanda decade, se il
decesso interviene posteriormente all’esecuzione di lavori il contributo spetta agli eredi.
25) Cosa deve fare il Comune appena acquisita la domanda?
Ai sensi dell’art. 4.13 l’Amministrazione comunale effettua un immediato accertamento
sull’ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e
documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i requisiti necessari per la
concessione del contributo, all’inesistenza dell’opera, al mancato inizio dei lavori ed alla
verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
26) Esiste un termine per concludere i lavori?
I lavori devono essere conclusi entro un anno dalla comunicazione di assegnazione del
contributo da parte del comune. Tale termine è derogabile da motivate proroghe rilasciate dal
comune in ragione della complessità dell’intervento e comunicate alla Regione prima della
suddetta scadenza.
27) Esiste un termine entro il quale il Comune deve informare il richiedente degli esiti della
graduatoria regionale.

Ai sensi dell’art. n. 4.15 della circolare ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989 il Sindaco, entro
trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità finanziarie attribuite al Comune, assegna,
dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti, i contributi agli interessati.
28) Nel caso una determinata barriera architettonica possa essere eliminata con interventi
di diversa natura chi deve valutare il tipo di intervento da eseguire?

È compito del comune verificare la congruità delle lavorazioni per la quale si chiedono il
contributo rispetto agli ostacoli presenti nell’abitazione, nel rispetto dei principi di efficienza,
efficacia ed economicità.
29) È finanziabile l’acquisto di carrozzine elettriche montascale?
Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di
modifica dell’immobile, possono essere riconosciuti contributi per l’acquisto di beni mobili
che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei
medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l’opera non realizzabile ( art. 4.9 circolare
ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989).
30) È possibile fruire del contributo per sostituire un cancello manuale con uno elettrico?
No, è finanziabile solo il sistema di automazione.
31) È possibile realizzare opere diverse da quelle indicate nella domanda di contributo?
No, non si ha diritto al contributo quando vengono realizzate opere diverse da quelle indicate
nella domanda: es. bagno anziché servoscala. (art. 4.18 della circolare ministeriale n.
1669/UL del 22/6/1989).
32) Qualora in un appartamento/condominio ci fossero più invalidi quante domande si
possono presentare?

Nel caso in cui più portatori di handicap fruissero della singola opera o di più opere
funzionalmente connesse, dovrà essere presentata un’unica domanda con l’indicazione di
tutti i nominativi in quanto può essere concesso un solo contributo art. 4.2 della circolare
ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989.
33) Cosa si intende per ristrutturazione dell’edificio?
Per ristrutturazione dell’edificio si intende la categoria di intervento definita all’art. 31, lettera
d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Vedi, ora, l'art. 3 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.)
34) Come si determina l’importo erogabile da parte del comune?
L’importo del contributo erogabile è calcolato ai sensi dell’art. 9 c. 2 della L. 13/1989 sul totale
delle fatture quietanziate acquisite. Il contributo erogabile non può essere superiore a quello a
assegnato al momento della domanda. (vedi faq 19).

Ultimo aggiornamento

Lunedi 28 Giugno 2021