Stato Civile

Data di pubblicazione:
15 Giugno 2021

Atto di Morte

 

Come Fare:

La denuncia di morte è obbligatoria per legge.

 

In caso di decesso presso un'abitazione privata la dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dall'evento.Tale dichiarazione compete a uno dei congiunti o a una persona convivente con il defunto, a un loro delegato o, in mancanza, a una persona informata del decesso, munito di scheda ISTAT e certificato necroscopico dopo le 15 ore dal decesso.

L'Ufficio provvede a formare l'atto e rilasciare il permesso di seppellimento e ad informare l'anagrafe per l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio o a comunicare il decesso al comune di residenza e al comune di nascita se diversi.

 

Nel caso in cui invece il decesso fosse avvenuto presso una struttura ospedaliera, casa di cura o altro Istituto, la dichiarazione di morte viene fatta dal Direttore dello stesso che trasmette poi d'ufficio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune l'avviso di morte, unitamente alla scheda ISTAT.

 

Il decesso deve essere avvenuto nel territorio del Comune.

 

Allegati:

 

1) Scheda ISTAT di morte rilasciata dal medico curante o dalla struttura in cui è avvenuto il decesso 

2) Certificato di accertamento del decesso del medico necroscopo 

3) Nulla osta rilasciato dalla Procura [in caso di morte violenta]

 

Dove Rivolgersi:

Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

 

Quando:

La dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dall'evento. 

 

 

Riferimenti Normativi:

1) Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" 

2) Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" 

3) Decreto Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127." 

 

 

Tariffe - Costi:

Gratuito : 0,00 ?


Atto di nascita

Come Fare:
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita puó essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono). 
 
La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Puó essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In quest'ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.
 
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre. 
 
Requisiti specifici
 
La denuncia di nascita puó essere resa:
1) per i genitori uniti in matrimonio:
- da uno dei due genitori o entrambi
- da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile)
- da medico/ostetrica che ha assistito al parto
- da persona che ha assistito al parto
2) per i genitori non uniti in matrimonio:
- dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
3) solo dal padre. 
 
Allegati
 
1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto 
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante. 
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti] 
4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità] 
5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati] 
 
 
 
Dove Rivolgersi:

Ufficio demografici, Stato Civile (vedi dettaglio e orario di apertura)

0783/8033204

servizidemografici@comunearborea.it

 


Matrimoni e Pubblicazioni

 

LE PUBBLICAZIONI

Cosa è

La pubblicazione di matrimonio è richiesta dai nubendi presso
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza degli sposi. L'atto di
pubblicazione resta affisso all'Albo Pretorio del Comune in modalità on
line per otto giorni consecutivi. Il matrimonio puó essere celebrato a
partire dal 4° giorno, esperite le pubblicazioni,  ed entro i successivi
180 giorni.

Requisiti richiesti:

  • maggiore
    età (anni 18); i minorenni, dal 16° al 18° anno d'età, possono
    contrarre matrimonio se autorizzati con decreto, da richiedersi al
    competente Tribunale dei Minori;

  • assenza di  interdizione per infermità di mente;

  • stato libero e quindi celibe/nubile, divorziato/divorziata, vedovo/vedova;

  • assenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione e affiliazione;

  • assenza di condanna per omicidio consumato, o tentato, nei confronti del coniuge del futuro sposo

 

La procedura e la documentazione

I nubendi devono scaricare la modulistica allegata a questa pagina, compilarla in tutte le sue parti, sottoscriverla e presentarla (o trasmetterla) con copia del documento di identità o mediante le altre forme previste dall'art. 65 del CAD.  Acquisita la documentazione necessaria l'Ufficiale di Stato Civile ed i nubendi concorderanno la data nella quale procedere con il processo verbale.
 

Per il matrimonio concordatario (è il matrimonio canonico trascritto al
quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili) è
necessario presentare anche la richiesta di pubblicazione da parte del
Parroco o del Ministro di Culto
 competente. Per matrimoni tra italiani e
stranieri, i nubendi stranieri devono produrre il nulla osta al
matrimonio o certificato di capacità matrimoniale rilasciati
dall'Autorità diplomatica competente del proprio Paese. I cittadini
iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani residenti all'estero) devono
richiedere la pubblicazione al Consolato Italiano o all'Ambasciata
italiana all'estero.

Come funziona

Il Comune provvede a richiedere d'Ufficio i documenti necessari per
la pubblicazione, ad eseguire l'affissione ed a rilasciare ad affissione
avvenuta il certificato di eseguita pubblicazione.

Chi contattare

Personale da contattare: Patrick Demuru

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Immediato

Costi per l'utenza

Se i nubendi sono rsidenti nello stesso comune:

n. 1 Marca da bollo da euro 16,00 

Se i nubendi sono residenti in due comuni diversi

n. 2 Marca da bollo da euro 16,00 

Riferimenti normativi:

 Decreto
Presidente della Repubblica Numero 445 del 28/12/2000 Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa

IL MATRIMONIO

 
Il matrimonio puó essere celebrato non prima di 12 giorni e non oltre 180 giorni dall'esposizione delle pubblicazioni nei Comuni o Consolato interessati.
 
Il matrimonio civile:

Il matrimonio civile è celebrato nella Casa Comunale di viale Omodeo n. 5,
dall'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) alla
presenza di due testimoni, che devono comprendere il contenuto della
celebrazione, e con l'ausilio di un interprete qualora uno o entrambi
gli sposi non intendano la lingua italiana.

Documenti da presentare per il matrimonio:
 
  • documento di identità degli
    sposi (il cittadino extracomunitario deve produrre il Passaporto; il
    cittadino comunitario la Carta d'identità del paese di origine), del
    testimone di ciascuno dei due sposi (in fotocopia), dell'interprete che
    deve essere presente qualora lo sposo/sposa non capisca la lingua
    italiana;
  • Qualche giorno prima del matrimonio fornire, mediante l'apposito modulo (scaricabile in questa pagina), le generalità dei testimoni ed il regime patrimoniale da adottare
  • eventuale delega del Comune o Consolato di residenza;
  • in caso di cittadini non italiani,
    il Nulla osta ex art.116 Codice civile rilasciato dal
    Consolato/Ambasciata del proprio paese o certificato di capacità
    matrimoniale
ll matrimonio concordatario o acattolico
Il
matrimonio concordatario o acattolico produce effetti civili solo dopo
la trascrizione del relativo atto nei registri dello stato civile che il
Parroco o il Ministro di Culto provvederà ad inviare al Comune
competente entro cinque giorni dalla celebrazione.
 
Il matrimonio all'estero
Per contrarre matrimonio all'estero, il cittadino italiano deve contattare il Consolato Italiano competente per territorio.
A
matrimonio avvenuto una copia dell'atto è rimessa, a cura
dell'interessato all'Autorità diplomatica/consolare o al Comune di
residenza in Italia per la trascrizione
 
Chi contattare
 
 

 
Servizi Demografici - Stato Civile
Telefono: 0783/8033204
Indirizzo email: servizidemografici@comunearborea.it
Indirizzo PEC: servizidemografici@pec.comunearborea.it
 
Modulo istanza pubblicazioni

Separazione o divorzi in Comune

Descrizione

 

 

 

L'art. 12 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito
in Legge 10 Novembre 2014, n. 162, prevede, a decorrere dall'11/12/2014,
la possibilità per i coniugi di comparire direttamente dinanzi
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di
separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di
separazione o di divorzio. L'assistenza di un avvocato è facoltativa. Al
fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in
questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di
Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Modalità di richiesta

 

 

 

I coniugi che intendono procedere alla separazione personale
consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile devono scaricare il modulo di dichiarazione del procedimento da eseguire, compilarlo e sottoscriverlo e consegnarlo oppure trasmetterlo via email (allegandovi copia della Carta di Identità). Conclusa questa operazione devono presentarsi, previo appuntamento (da prendere di persona presso l'Ufficio Demografici muniti del proprio documento di identità in corso di validità oppure telefonando a: 0783/8033204

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

 

.    iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
oppure
.    trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
oppure
.    residenza di uno dei coniugi.

 

 

 

Requisiti del richiedente

 

 

I coniugi possono concludere l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile solo in assenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale; saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.

 

 

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a sei mesi (6 mesi) nel caso di separazione consensualea dodici mesi (12 mesi) nel caso di separazione giudiziale.

 

 

Modifiche delle condizioni di separazione o divorzio

 

 

 

 

 

I
coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli
maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non
autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale
di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di
divorzio già stabilite limitatamente a::

 

 

- attribuzione assegno periodico

 

 

- la sua revoca

 

 

- la sua revisione quantitativa.

 

 

 

 

 

NON potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile:

 

 

- la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (la cosiddetta liquidazione una tantum)

 

 

- la regolamentazione dell'uso della casa coniugale.

 

 

Iter procedura

 

 

 

 

 

L'Ufficiale di Stato Civile, ricevute le dichiarazioni dei due coniugi (mediante un atto di stato civile), li invita a comparire di fronte a sé, NON PRIMA di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione, per la cosiddetta conferma dell'accordo (su un altro atto di stato civile).

 

 

 

Costi

 

 

 

 

 

 

All'atto dell'accordo dovrà essere corrisposto direttamente allo sportello il diritto fisso pari a ? 16,00 .

Ultimo aggiornamento

Lunedi 28 Giugno 2021