Servizi Demografici - Stato Civile
Telefono: 0783/8033204
Indirizzo email: servizidemografici@comunearborea.it
Indirizzo PEC: servizidemografici@pec.comunearborea.it
Atto di Morte
Come Fare:
La denuncia di morte è obbligatoria per legge.
In caso di decesso presso un'abitazione privata la dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dall'evento.Tale dichiarazione compete a uno dei congiunti o a una persona convivente con il defunto, a un loro delegato o, in mancanza, a una persona informata del decesso, munito di scheda ISTAT e certificato necroscopico dopo le 15 ore dal decesso.
L'Ufficio provvede a formare l'atto e rilasciare il permesso di seppellimento e ad informare l'anagrafe per l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio o a comunicare il decesso al comune di residenza e al comune di nascita se diversi.
Nel caso in cui invece il decesso fosse avvenuto presso una struttura ospedaliera, casa di cura o altro Istituto, la dichiarazione di morte viene fatta dal Direttore dello stesso che trasmette poi d'ufficio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune l'avviso di morte, unitamente alla scheda ISTAT.
Il decesso deve essere avvenuto nel territorio del Comune.
Allegati:
1) Scheda ISTAT di morte rilasciata dal medico curante o dalla struttura in cui è avvenuto il decesso
2) Certificato di accertamento del decesso del medico necroscopo
3) Nulla osta rilasciato dalla Procura [in caso di morte violenta]
Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura)
Quando:
La dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dall'evento.
Riferimenti Normativi:
1) Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"
2) Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"
3) Decreto Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127."
Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 ?
Atto di nascita
Ufficio demografici, Stato Civile (vedi dettaglio e orario di apertura)
0783/8033204
servizidemografici@comunearborea.it
Matrimoni e Pubblicazioni
LE PUBBLICAZIONI
Cosa è
La pubblicazione di matrimonio è richiesta dai nubendi presso
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza degli sposi. L'atto di
pubblicazione resta affisso all'Albo Pretorio del Comune in modalità on
line per otto giorni consecutivi. Il matrimonio puó essere celebrato a
partire dal 4° giorno, esperite le pubblicazioni, ed entro i successivi
180 giorni.
Requisiti richiesti:
maggiore
età (anni 18); i minorenni, dal 16° al 18° anno d'età, possono
contrarre matrimonio se autorizzati con decreto, da richiedersi al
competente Tribunale dei Minori;
assenza di interdizione per infermità di mente;
stato libero e quindi celibe/nubile, divorziato/divorziata, vedovo/vedova;
assenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione e affiliazione;
assenza di condanna per omicidio consumato, o tentato, nei confronti del coniuge del futuro sposo
La procedura e la documentazione
I nubendi devono scaricare la modulistica allegata a questa pagina, compilarla in tutte le sue parti, sottoscriverla e presentarla (o trasmetterla) con copia del documento di identità o mediante le altre forme previste dall'art. 65 del CAD. Acquisita la documentazione necessaria l'Ufficiale di Stato Civile ed i nubendi concorderanno la data nella quale procedere con il processo verbale.
Per il matrimonio concordatario (è il matrimonio canonico trascritto al
quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili) è
necessario presentare anche la richiesta di pubblicazione da parte del
Parroco o del Ministro di Culto competente. Per matrimoni tra italiani e
stranieri, i nubendi stranieri devono produrre il nulla osta al
matrimonio o certificato di capacità matrimoniale rilasciati
dall'Autorità diplomatica competente del proprio Paese. I cittadini
iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani residenti all'estero) devono
richiedere la pubblicazione al Consolato Italiano o all'Ambasciata
italiana all'estero.
Come funziona
Il Comune provvede a richiedere d'Ufficio i documenti necessari per
la pubblicazione, ad eseguire l'affissione ed a rilasciare ad affissione
avvenuta il certificato di eseguita pubblicazione.
Chi contattare
Servizi Demografici - Stato Civile
Telefono: 0783/8033204
Indirizzo email: servizidemografici@comunearborea.it
Indirizzo PEC: servizidemografici@pec.comunearborea.it
Personale da contattare: Patrick Demuru
Termine di conclusione
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
Immediato
Costi per l'utenza
Se i nubendi sono rsidenti nello stesso comune:
n. 1 Marca da bollo da euro 16,00
Se i nubendi sono residenti in due comuni diversi
n. 2 Marca da bollo da euro 16,00
Riferimenti normativi:
Il matrimonio civile è celebrato nella Casa Comunale di viale Omodeo n. 5,
dall'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) alla
presenza di due testimoni, che devono comprendere il contenuto della
celebrazione, e con l'ausilio di un interprete qualora uno o entrambi
gli sposi non intendano la lingua italiana.
Separazione o divorzi in Comune
Descrizione
L'art. 12 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito
in Legge 10 Novembre 2014, n. 162, prevede, a decorrere dall'11/12/2014,
la possibilità per i coniugi di comparire direttamente dinanzi
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di
separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di
separazione o di divorzio. L'assistenza di un avvocato è facoltativa. Al
fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in
questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di
Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Modalità di richiesta
I coniugi che intendono procedere alla separazione personale
consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile devono scaricare il modulo di dichiarazione del procedimento da eseguire, compilarlo e sottoscriverlo e consegnarlo oppure trasmetterlo via email (allegandovi copia della Carta di Identità). Conclusa questa operazione devono presentarsi, previo appuntamento (da prendere di persona presso l'Ufficio Demografici muniti del proprio documento di identità in corso di validità oppure telefonando a: 0783/8033204
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
. iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
oppure
. trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
oppure
. residenza di uno dei coniugi.
Requisiti del richiedente
I coniugi possono concludere l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile solo in assenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale; saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a sei mesi (6 mesi) nel caso di separazione consensuale, a dodici mesi (12 mesi) nel caso di separazione giudiziale.
Modifiche delle condizioni di separazione o divorzio
I
coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli
maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non
autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale
di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di
divorzio già stabilite limitatamente a::
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa.
NON potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile:
- la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (la cosiddetta liquidazione una tantum)
- la regolamentazione dell'uso della casa coniugale.
Iter procedura
L'Ufficiale di Stato Civile, ricevute le dichiarazioni dei due coniugi (mediante un atto di stato civile), li invita a comparire di fronte a sé, NON PRIMA di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione, per la cosiddetta conferma dell'accordo (su un altro atto di stato civile).
Costi
All'atto dell'accordo dovrà essere corrisposto direttamente allo sportello il diritto fisso pari a ? 16,00 .
Ultimo aggiornamento
Lunedi 28 Giugno 2021