Reddito di Inclusione

Data di pubblicazione:
14 Giugno 2021

Il Reddito di Inclusione (ReI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà che si compone di due parti:
1. Un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta ReI), concesso per un periodo massimo di 18 mesi, dopo i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi;
2. Un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto dall’Assistente Sociale dell’Ufficio REI del PLUS in collaborazione con i servizi sociali del Comune, in rete con gli altri servizi territoriali (ad es. centri per l’impiego, ASL, scuole, etc.), nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l’identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (ad es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

Il ReI è erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti economici:
- ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro;
- ISRE ai fini ReI (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro;
- Patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro;
- Patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per due persone e a 6 mila euro per la persona sola).

Per accedere al ReI è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo:
- Non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- Non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- Non possieda imbarcazioni da diporto.

Il soddisfacimento dei requisiti non dà necessariamente diritto al beneficio economico, la cui effettiva erogazione dipende anche dall’eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali (esclusi comunque quelli non sottoposti ad una valutazione della condizione economica, come ad esempio l’indennità di accompagnamento) e dalla condizione reddituale rappresentata dall’indicatore della situazione reddituale (ISR), al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati.


La domanda può essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune e dev’essere corredata da:
- Copia del documento d’identità del richiedente;
- Attestazione ISEE in corso di validità.

 

Per informazioni contattare l’Assistente Sociale dott.ssa Laura Torre al n. 0783/8033205 o all'indirizzo servizisociali@comunearborea.it, o recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali il lunedì dalle 15.30 alle 17.00 e il mercoledì dalle 10.00 alle 13.00.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 28 Giugno 2021